Vi proponiamo una breve guida relativa alle agevolazioni per l’acquisto e l’installazione di finestre, infissi e schermature solari, per le quali è stata confermata la detrazione al 50%.
Rimane invariato il bonus al 65% relativo ai pannelli solari per l’acqua calda, per le pompe di calore, per i cappotti termici e per tutte le opere effettuate sull’involucro edilizio. Sono stati inoltre confermati gli sconti del 70% e del 75% per i condomini fino a tutto il 2021.
Rappresenta una novità la possibiltà per i condomini di cedere il credito fiscale, originato da Ecobonus e Sismabonus, alle Multiutility.
L’agevolazione fiscale del 50% consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica (Ecobonus).
Possono beneficiare dell'Ecobouns le persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile: i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire delle detrazioni fiscali anche i familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la convivenza.
Gli immobili su cui viene fatto l'intervento devono essere “esistenti” (ovvero accatastati o con richiesta di accatastamento in corso) e in regola con il pagamento di eventuali tributi e devono essere dotati di impianto termico alla data della richiesta di detrazione.
Sono ammessi all'Ecobonus gli interventi di sostituzione infissi e finestre; la sostituzione di porte d’ingresso; frangisole o brise soleil; persiane; tapparelle; schermature solari mobili o pergolati addossati.
Sono detraibili le spese sostenute per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori indicati nella tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.
Occorre trasmettere all'Enea la scheda descrittiva dell’intervento effettuato, redatta dal singolo utente o da tecnico abilitato, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 gg successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere o come da dichiarazione di conformità.
E' fondamentale che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale per poter fruire della detrazione.
E' possibile scaricare sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Guida Completa ECOBONUS 2019
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